La costituzione apostolica Ut Sit

La costituzione apostolica con la quale la Santa Sede ha eretto l’Opus Dei in Prelatura Personale della Chiesa cattolica; pubblicata il 28 novembre 1982.

GIOVANNI PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIA

Con grandissima speranza, la Chiesa rivolge le sue materne premure e le sue attenzioni verso l’Opus Dei, che per divina ispirazione il Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer fondò a Madrid il 2 ottobre 1928, affinché esso sia sempre un valido ed efficace strumento della missione salvifica che la Chiesa adempie per la vita del mondo.

Fin dai suoi inizi, infatti, questa Istituzione si è impegnata, non solo a illuminare di nuova luce la missione dei laici nella Chiesa e nella società umana, ma anche a realizzarla nella pratica; come pure si è impegnata a tradurre in realtà vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità, e a promuovere in ogni ceto sociale la santificazione del lavoro professionale ed attraverso il lavoro professionale.

Inoltre, per mezzo della Società Sacerdotale della Santa Croce, si è adoperata per aiutare i sacerdoti diocesani a vivere la medesima dottrina, nell’esercizio del loro sacro ministero.

Poiché l’Opus Dei con l’ aiuto della grazia divina, crebbe in tal modo da diffondersi ed operare in un gran numero di diocesi di tutto il mondo, agendo come una compagine apostolica che, formata da sacerdoti e da laici, uomini e donne, è allo stesso tempo organica ed indivisa – cioè, come un’istituzione dotata di una unità di spirito, di fine, di regime e di formazione -, si rese necessario attribuirle una appropriata forma giuridica, che fosse consona alle sue caratteristiche peculiari.

Fu lo stesso Fondatore dell’Opus Dei, nell’anno 1962, a chiedere con umile e fiduciosa supplica alla Santa Sede che, in considerazione della natura teologica ed originaria dell’Istituzione e in vista di una sua maggiore efficacia apostolica, le venisse applicata una configurazione ecclesiale ad essa adatta.

Dal momento in cui il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo ebbe introdotto nell’ordinamento della Chiesa per mezzo del Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 10 – che fu reso esecutivo mediante il Motu proprio Ecclesiae sanctae, I, n. 4 – la figura delle Prelature personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pastorali, apparve chiaro che tale figura era perfettamente adeguata all’Opus Dei. Per cui, nell’anno 1969, il Nostro Predecessore Paolo VI, di felicissima memoria, accogliendo benignamente la richiesta del Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, lo autorizzò a convocare uno speciale Congresso generale, che sotto la sua guida si occupasse di iniziare lo studio per una trasformazione dell’Opus Dei in accordo con la sua natura e con le norme del Concilio Vaticano II.

Noi stessi ordinammo espressamente che detto studio venisse proseguito, e nell’anno 1979 demmo mandato alla Sacra Congregazione per i Vescovi, alla quale per sua natura competeva l’assunto, affinché, dopo aver considerato attentamente tutti gli elementi sia di diritto che di fatto, vagliasse la richiesta formale che era stata presentata dall’Opus Dei.

La Sacra Congregazione, in espletamento dell’incarico ricevuto, esaminò accuratamente la questione che le era stata affidata, e lo fece prendendo in considerazione sia l’aspetto storico che quello giuridico e pastorale. In tal modo, essendo stato rimosso qualsiasi genere di dubbio circa il fondamento, la possibilità ed il modo concreto di accogliere la domanda, apparve evidente l’opportunità e l’utilità dell’auspicata trasformazione dell’Opus Dei in Prelatura personale.

Pertanto, Noi, con la pienezza della Nostra potestà apostolica, dopo aver accolto il parere datoCi dal Nostro Venerabile Fratello Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, e supplendo, nella misura in cui sia necessario, al consenso di chi abbia, o ritenga di avere, competenza in questa materia, ordiniamo e vogliamo che venga eseguito quanto segue.

I
L’Opus Dei viene eretto in Prelatura personale di ambito internazionale, con il nome di Santa Croce e Opus Dei, e, in forma abbreviata, Opus Dei. Con lo stesso atto, viene eretta la Società Sacerdotale della Santa Croce come Associazione di Chierici intrinsecamente unita alla Prelatura.

II
La Prelatura è retta dalle norme del diritto generale e di questa Costituzione, oltre che dai propri Statuti, che sono denominati “Codice di diritto particolare dell’Opus Dei” .

III
La giurisdizione della Prelatura personale si estende ai chierici in essa incardinati nonché ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa Prelatura, limitatamente per questi ultimi all’adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la Prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall’autorità del Prelato nello svolgimento dell’opera pastorale della medesima Prelatura, a norma di quanto prescritto nell’articolo precedente.

IV
L’Ordinario proprio della Prelatura dell’Opus Dei è il suo Prelato, la cui elezione, da farsi in accordo con le disposizioni del diritto generale e particolare, deve essere confermata dal Romano Pontefice.

V
La Prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i vescovi e, a seconda della varietà delle materie, tratterà le relative questioni con gli altri Dicasteri della Curia Romana.

VI
Ogni quinquennio, il Prelato, tramite la Sacra Congregazione per i vescovi, sottoporrà al Romano Pontefice una relazione sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo lavoro apostolico.

VII
Il governo centrale della Prelatura ha la sua sede in Roma. L’oratorio di Santa Maria della Pace, che si trova presso la sede centrale, viene eretto in chiesa prelatizia.

Inoltre, il Reverendissimo Monsignor Alvaro del Portillo, canonicamente eletto come Presidente Generale dell’Opus Dei il 15 settembre 1975, viene confermato e viene nominato Prelato dell’eretta Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei.

Infine Noi, per l’opportuna esecuzione di tutto quanto sopra, designiamo il venerabile Fratello Romolo Carboni, Arcivescovo tit. di Sidone e Nunzio Apo-stolico in Italia, al quale conferiamo le necessarie ed opportune facoltà, compresa quella di suddelegare per la materia in questione qualsiasi dignitario ecclesiastico, imponendogli l’obbligo di inviare al più presto alla Sacra Congregazione per i vescovi un esemplare autentico dell’atto di esecuzione dell’incarico .

Tutto ciò, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 28 del mese di novembre dell’anno 1982, quinto del Nostro Pontificato.

AGOSTINO Card. CASAROLI Segretario di Stato
SEBASTIANO Card. BAGGIO Prefetto della Sacra Congregazione per i vescovi

Giuseppe Del Ton, Protonotario Apostolico Marcello
Rossetti, Protonotario Apostolico

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