Opus Dei: i recenti cambiamenti danneggiano la sua essenza?
Diversi mezzi di comunicazione hanno pubblicato notizie che fanno riferimento ai recenti cambiamenti stabiliti da Papa Francesco che riguardano l’Opus Dei. Essi, in realtà, non danneggiano – nella nostra modesta analisi – l’essenza di quest’istituzione cattolica che tanto bene fa al popolo di Dio.
Insomma, “l’Opus Dei (Opera di Dio, in latino) è un’istituzione gerarchica della Chiesa Cattolica – una Prelatura Personale –, che ha come finalità contribuire alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Concretamente, vuole diffondere una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità e del valore santificante del lavoro quotidiano. L’Opus Dei è stato fondato da san Josemaría Escrivá il 2 ottobre 1928” (https://opusdei.org/pt-br). Ciò detto, chiariamo due punti importante.
1) Il Santo Padre, nella condizione di autentico successore di Pietro (cf. Mt 16,17-19; Gio 21,15-17; Lc 22,31-32), ha tenuto in conto, nel caso, legittime decisioni disciplinari, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 553. Perciò, saggiamente, monsignor Fernando Ocàriz, attuale prelato dell’Opus Dei, ha detto nel suo Messaggio del 10/08/2023: “Scrivo queste parole per condividere con voi che abbiamo accolto con sincera ubbidienza filiale queste disposizioni del Santo Padre, e per chiedere che anche in questo tutte e tutti restino molto uniti”.
2) Il Papa non ha agito, come si dice, per recare danno all’Opera. Infatti è stato lui stesso a dichiarare: “Sono un grande amico dell’Opus Dei, amo molto il popolo dell’Opus Dei e loro lavorano bene nella Chiesa. Il bene che fanno è molto grande” (ACI Digital, 21/12/2022, on-line).
Giungiamo dunque, agli citati cambiamenti. Essi, come detto, non pregiudicano l’essenza dell’Opera. E’ quanto proveremo a dimostrare qui, su due spunti.
A) Il Papa, tramite il motu proprio “Ad charisma tuendum” (Per la tutela del carisma), del 14/07/2022, adatta la Prelatura Personale della Santa Croce e Opus Dei alla riforma generale della Curia Romana istituita dalla Costituzione Apostolica Prædicate Evangelium, del 19/03/2022, articolo 117. Vale chiarire che una Prelatura personale – quella dell’Opus Dei è l’unica – non si limita a un territorio – sennò sarebbe Prelatura territoriale –, ma arriva fin dove ci siano fedeli laici comuni e sacerdoti ad essa vincolati. Così lo ha definito il Papa San Giovanni Paolo II, per mezzo della Costituzione Apostolica Ut sit, del 28/11/1982, che rimane valida. Non è stata abolita da Francesco.
Le due novità sono:
A) il prelato non sarà più vescovo, ma sacerdote. Ora, è parte della natura di una Prelatura avere a capo un prelato con tutte le sue attribuzioni prelatizie (cf. Codice di Diritto Canonico, can. 295 § 1 e § 2, ora chiarito con la nuova redazione dell’08/08/2023). E’ secondario che sia lui vescovo o sacerdote. Il beato Álvaro del Portillo, all’inizio della Prelatura, era prelato senza essere vescovo. Lo stesso si dà oggi con monsignor Fernando Ocàriz. B) La Prelatura passa a rispondere, ora, al Dicastero per il Clero – con la presentazione di rapporti annuali – e non più al Dicastero dei Vescovi – con i rapporti quinquennali che consegnava.
B) L’08/08/2023, come si è visto, il Santo Padre ha dato nuova redazione ai canoni 295 e 296 del Codice di Diritto Canonico. Il primo, come detto, porta luce sulle funzioni di una Prelatura Personale e del suo prelato, mentre il secondo tratta dei fedeli laici vincolati alla Prelatura. E’ così redatto: “I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una Prelatura personale mediante convenzioni stipulate dalla stessa Prelatura; il metodo di questa cooperazione organica e i principali doveri e diritti relativi ad essa sono determinati con precisione dagli statuti”. Comunque, questo canone si riferisce anche al 107 che recita così al § 1: “Sia nel domicilio, come nel quasi-domicilio, ciascuno si vincola al parroco o Ordinario proprio”. Dunque questa modifica poco interessa i chierici, visto che il loro vincolo giuridico è l’incardinazione alla Prelatura. Riguardo ai laici, chiarisce meglio ciò che in pratica, esiste già: i fedeli della Prelatura erano – e continueranno ad essere – anche membri della loro Diocesi, cioè, di dove abitano (domicilio) o di dove hanno perlomeno 3 mesi di residenza e dimostrano l’intenzione di restare lì (quasi-domicilio). Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 102 § 1-3.
Possa questo modesto articolo aiutare a chiarire, in modo conciso, i dubbi sui cambiamenti, assai accidentali, ma delucidativi, avvenuti, pochi giorni fa, per l’Opus Dei.
(Fr. Vanderlei de Lima, 28/08/23, Exaudi)
Commenti recenti