Organizzazione
della Prelatura dell'Opus Dei
6.1 Le prelature personali
A.
Origine
Nel diritto della Chiesa Cattolica, la figura giuridica denominata
prelatura personale è stata prevista dal Concilio Vaticano
II.
Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis, n. 10, stabiliva che per
"l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi
gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il
mondo" si potessero costituire in futuro, fra altre istituzioni,
"peculiari diocesi e prelature personali". Il Concilio intendeva
delineare una nuova figura giuridica, di grande
flessibilità, per contribuire all'effettiva diffusione del
messaggio e della vita cristiana: l'organizzazione della Chiesa
risponde così alle esigenze della sua missione, che si
inserisce nella storia degli uomini.
Il Diritto canonico prevede che ogni prelatura personale sia retta dal
diritto generale della Chiesa e da statuti propri.
B.
Caratteristiche
Le giurisdizioni ecclesiastiche esistenti sono per la maggior parte
territoriali, perché organizzate in base all'appartenenza
dei fedeli a un determinato territorio per via del domicilio. Il caso
tipico è quello delle diocesi. Altre volte, l'individuazione
dei fedeli appartenenti a una giurisdizione ecclesiastica non si basa
sul domicilio, ma su altri criteri quali la professione, il rito, la
condizione di emigranti, una convenzione stipulata con
l'entità giurisdizionale, ecc. È, ad esempio, il
caso degli ordinariati militari e delle prelature personali.
Le
prelature personali, auspicate come detto dal Concilio Vaticano II,
sono istituzioni rette da un Pastore (un prelato che può
essere vescovo, nominato dal Papa, e che governa la prelatura con
potestà di regime o giurisdizione); oltre al prelato vi
è un presbiterio composto di sacerdoti secolari e vi sono i
laici, sia uomini che donne.
Pertanto,
le prelature personali sono istituzioni che fanno parte della struttura
gerarchica della Chiesa, cioè una delle forme di
auto-organizzazione che la Chiesa si dà per raggiungere le
finalità che Cristo le assegnò, e presentano la
peculiarità che i loro fedeli continuano a far parte anche
delle chiese locali o diocesi dove hanno il domicilio. Per tali
caratteristiche, le prelature personali si differenziano nettamente,
per un verso, dagli istituti religiosi e di vita consacrata in
generale, e per un altro, dai movimenti e dalle associazioni di fedeli.
C.
Sviluppo storico
II 6 agosto 1966 Paolo VI rese esecutiva l'iniziativa del Concilio che
prevedeva le prelature personali con il "motu proprio" Ecclesiae
sanctae. In questo documento si precisava che i laici avrebbero potuto
vincolarsi alle prelature personali da erigersi in futuro mediante una
convenzione o patto bilaterale fra il singolo fedele laico e la
prelatura. Un anno dopo, il 15 agosto 1967, nella costituzione
apostolica Regimini Ecclesiae universae (49.1), Paolo VI precisava che
le prelature personali dovessero dipendere dalla Congregazione per i
Vescovi e che sarebbero state erette dal Romano Pontefice, sentito il
parere delle competenti Conferenze Episcopali.
L'art. 80 della costituzione Pastor Bonus del 1988 ratificò
quanto stabilito nella Regimini Ecclesiae universae.
D.
La prelatura dell'Opus Dei
L'Opus Dei era già una realtà unitaria e
organica, composta da laici e sacerdoti che cooperavano a un compito
pastorale e apostolico di ambito internazionale. Questo specifico
compito cristiano consiste nel diffondere l'ideale della
santità in mezzo al mondo, nel lavoro professionale e nelle
circostanze ordinarie di ciascuno.
Paolo
VI e i successivi Pontefici stabilirono che si studiasse la
possibilità di dotare l'Opus Dei di una configurazione
giuridica definitiva e adeguata alla sua natura, che, alla luce dei
documenti conciliari, doveva essere quella della prelatura personale.
Nel 1969, con interventi tanto della Santa Sede quanto dell'Opus Dei,
fu avviato il processo per effettuare tale adeguamento.
Tale
processo si concluse nel 1981. Subito dopo la Santa Sede
inviò una nota informativa agli oltre duemila vescovi delle
diocesi nelle quali era presente l'Opus Dei, affinchè
comunicassero le proprie osservazioni. Compiuto questo passo, l'Opus
Dei fu eretto da Giovanni Paolo II in prelatura personale di ambito
internazionale, mediante la costituzione apostolica Ut sit, del 28
novembre 1982, che divenne esecutiva il 19 marzo 1983. Con questo
documento il Romano Pontefice promulgava gli Statuti, che costituiscono
la legge particolare pontificia della prelatura dell'Opus Dei. Si
tratta degli Statuti redatti in precedenza dal fondatore, con le
modifiche imprescindibili per adattarli alla nuova legislazione.
6.2 Norme che regolano la
Prelatura
La
prelatura dell'Opus Dei è regolata dalle norme della
legislazione generale della Chiesa, dalla costituzione apostolica Ut
sit e dai propri Statuti o Codice di diritto particolare dell'Opus Dei.
Il Codice di diritto canonico del 1983 contiene le norme fondamentali
della figura della prelatura personale (cann. 294-297).
I sacerdoti che costituiscono il presbiterio della prelatura dipendono
pienamente dal prelato, che indica loro gli incarichi pastorali da
assolvere in stretta unione con la pastorale diocesana (33).
La prelatura ha la responsabilità di sostenerli
economicamente.
I fedeli laici dipendono ugualmente dal prelato per tutto
ciò che riguarda la missione specifica della prelatura (34).
Sono soggetti alle autorità civili come tutti i cittadini, e
alle altre autorità ecclesiasliche allo stesso modo di ogni
fedele laico (35).
6.3 Struttura della Prelatura dell'Opus
Dei
Il prelato, e in sua vece i suoi vicari, esercita la giurisdizione
nell'Opus Dei: è l'Ordinario proprio della prelatura. Una
delle caratteristiche del governo della prelatura è lo stile
collegiale, in base al quale il prelato e i suoi vicari esercitano le
proprie funzioni con la collaborazione dei corrispondenti Consigli,
formati in maggioranza da laici.
Per
il governo dell'Opus Dei, il prelato si avvale della collaborazione di
un Consiglio per le donne, l'Assessorato Centrale, e di un altro per
gli uomini, il Consiglio Generale. Entrambi hanno la loro sede a Roma.
I congressi generali della prelatura si svolgono normalmente ogni otto
anni, con la partecipazione di membri provenienti dai diversi paesi nei
quali è presente l'Opus Dei (36). Nel corso di tali congressi si
studia il lavoro apostolico della prelatura e si propongono al prelato
le linee per la futura attività pastorale. In occasione dei
congressi il prelato rinnova i membri dei Consigli.
Quando
occorre procedere alla nomina di un nuovo prelato, viene appositamente
convocato un congresso generale elettorale. Il prelato è
eletto, secondo le norme del diritto universale e particolare, tra i
componenti del presbiterio della prelatura che soddisfino determinate
condizioni: età, anzianità nell'Opus Dei,
esperienza sacerdotale e altre (37). La sua elezione deve essere
confermata dal Papa (38),
che in tal modo conferisce l'incarico di prelato (39).
Attualmente il prelato dell'Opus Dei è S.E. monsignor Javier
Echevarria. La prelatura si articola in circoscrizioni, chiamate
regioni. A capo di ogni regione, il cui ambito può
coincidere o meno con quello di una nazione, c'è un vicario
regionale affiancato dai suoi consigli: l'Assessorato Regionale per le
donne e la Commissione Regionale per gli uomini. Alcune regioni si
suddividono in ambiti minori detti delegazioni. In tal caso si ripete
la medesima organizzazione di governo: un vicario della delegazione e
due consigli.
Infine,
a livello locale operano i centri della prelatura, che organizzano i
mezzi di formazione e la cura pastorale dei fedeli della prelatura del
proprio ambito. I centri sono di donne o di uomini. Ciascuno prevede un
consiglio locale, presieduto da un laico, la direttrice o il direttore,
e composto da almeno altri due fedeli della prelatura. Per la specifica
assistenza sacerdotale dei fedeli ascritti a ciascun centro,
l'Ordinario della prelatura designa un sacerdote del suo presbiterio.
Nessuna carica di governo, salvo quella del prelato, è a
vita (40).
6.4 Rapporti con le Diocesi
Come
già detto, la prelatura dell'Opus Dei è una
struttura giurisdizionale che appartiene all'organizzazione pastorale e
gerarchica della Chiesa. Come le diocesi, le prelature territoriali, i
vicariati, gli ordinariati militari, ecc., la prelatura gode di una
propria autonomia e giurisdizione ordinaria per la realizzazione della
sua missione al servizio di tutta la Chiesa. Per questo motivo dipende
immediatamente e direttamente dal Romano Pontefice (41),
tramite la Congregazione per i Vescovi (42).
La
prelatura dell'Opus Dei, come gli ordinariati militari, è
una circoscrizione ecclesiastica di carattere personale per la
realizzazione di uno specifico compito pastorale. La potestà
del prelato si estende, e pertanto si limita, a tutto ciò
che concerne la peculiare missione della prelatura, armonizzandosi con
la potestà del vescovo diocesano relativamente alla comune e
ordinaria cura pastorale dei fedeli della sua diocesi:
a)
I fedeli laici della prelatura sono soggetti alla potestà
del prelato per tutto ciò che riguarda la missione della
prelatura e, in particolare, per quanto concerne gli impegni peculiari,
ascetici, formativi e apostolici, da loro assunti nella dichiarazione
formale, di carattere contrattuale, con la quale si sono incorporati
alla prelatura (43).
Questi impegni, per la loro materia, non sono soggetti alla
potestà del vescovo diocesano. I fedeli laici dell'Opus Dei
permangono nella loro condizione di fedeli delle diocesi di residenza e
pertanto continuano ad essere soggetti alla potestà del
vescovo diocesano nello stesso modo e nelle stesse materie degli altri
battezzati loro uguali (44).
b)
Secondo le disposizioni della legge generale della Chiesa e del diritto
particolare dell'Opus Dei, i diaconi e presbiteri incardinati nella
prelatura appartengono al clero secolare e sono interamente soggetti
alla potestà del prelato (45). Devono mantenere una stretta
fraternità nei rapporti con i membri del presbiterio
diocesano (46),
osservare accuratamente la disciplina generale del clero e godere di
voto attivo e passivo per la costituzione del consiglio presbiteriale
della diocesi. Inoltre, i vescovi diocesani, previo permesso del
prelato o, quando sia il caso, del suo vicario, possono affidare ai
sacerdoti del presbiterio della prelatura incarichi o uffici
ecclesiastici (parroci, giudici, ecc.) di cui essi renderanno poi conto
solo al vescovo diocesano, svolgendoli secondo le sue direttive.
Gli
Statuti dell'Opus Dei (titolo IV, capitolo V) stabiliscono i criteri
per garantire l'armonico coordinamento tra la prelatura e le diocesi
nel cui ambito territoriale essa svolge la sua missione specifica. La
prelatura mantiene sempre i dovuti rapporti con le autorità
diocesane (47).
I vescovi diocesani conoscono l'attività della prelatura
attraverso l'informazione dettagliata che viene loro fornita. Ad
esempio, tra l'altro:
a) Non si inizia il lavoro
apostolico dell'Opus Dei né si procede all'erezione canonica
di un centro della prelatura senza il previo consenso del vescovo
diocesano, al quale le autorità della prelatura consegnano
copia degli Statuti.
b)
Per erigere chiese della prelatura, o per affidare ad essa chiese
già esistenti nella diocesi - ed, eventualmente, anche
parrocchie -, si stipula un accordo fra il vescovo diocesano e il
prelato o il corrispondente vicario regionale; in queste chiese si
osserveranno le disposizioni generali della diocesi relative alle
chiese officiate dal clero secolare (48).
c)
Le autorità regionali della prelatura intrattengono rapporti
abituali con i vescovi delle diocesi in cui la prelatura svolge il suo
lavoro pastorale e apostolico, come pure con i vescovi che rivestono
cariche direttive nelle Conferenze Episcopali e con i rispettivi
organismi (49).
L'attività dell'Opus Dei si riassume nella formazione dei
fedeli della prelatura affinchè ciascuno possa svolgere, nel
posto che occupa nella Chiesa e nel mondo, una multiforme
attività apostolica, sostenendo l'opera evangelizzatrice dei
pastori e promuovendo intorno a sé l'ideale della chiamata
universale alla santità.
In
tutto il mondo, l'impegno apostolico dei membri della prelatura, allo
stesso modo di tanti altri fedeli cattolici, produce una fioritura
cristiana che, con la grazia di Dio, ridonda a beneficio delle
parrocchie e delle chiese locali: conversioni, partecipazione
all'Eucaristia, pratica degli altri sacramenti, diffusione del Vangelo
in ambienti a volte lontani dalla fede, iniziative di
solidarietà per i più bisognosi, collaborazione
alla catechesi e alle altre attività parrocchiali,
cooperazione con gli organismi diocesani, ecc.
L'apostolato
delle persone dell'Opus Dei si svolge nell'ambito del carisma specifico
della prelatura: la santificazione nel lavoro e nelle realtà
della vita ordinaria. Le autorità dell'Opus Dei si impegnano
a promuovere l'unione di tutti i fedeli della prelatura con i pastori
delle diocesi, incoraggiandoli in modo particolare ad approfondire la
conoscenza delle disposizioni e degli orientamenti dei vescovi
diocesani e della Conferenza Episcopale, affinché ciascuno
le metta in pratica, secondo le circostanze personali, familiari e
professionali (50).
6.5 Aspetti economici
Tutti
i fedeli della prelatura devono provvedere alle loro
necessità personali e familiari per mezzo del proprio lavoro
professionale ordinario (51).
Oltre al mantenimento personale, i fedeli della prelatura e i
cooperatori provvedono alle spese connesse alle esigenze pastorali
della prelatura. Queste spese si riducono, essenzialmente, al
sostentamento e alla formazione dei sacerdoti della prelatura, a quelle
inerenti la sede prelatizia, le sedi regionali o delle delegazioni,
alle elemosine e agli aiuti economici che, in caso di grave
necessità, la prelatura concede ed invia ai parenti stretti
dei numerari e degli aggregati. Come è logico, i fedeli
della prelatura aiutano anche le chiese, le parrocchie, eccetera.
Inoltre,
insieme ai cooperatori dell'Opus Dei e ad altre persone, i fedeli della
prelatura, per servire le anime, provvedono a promuovere e sostenere
economicamente iniziative di carattere civile (attività
assistenziali, educative, ecc., senza scopo di lucro e con
finalità di interesse sociale) del cui orientamento
spirituale e dottrinale la prelatura assume la
responsabilità (52).
Queste opere apostoliche seguono il regime legale e fiscal previsto in
ogni paese per le istituzioni civili dello stesso genere. Come si
è detto, la loro gestione spetta alle persone che le hanno
costituite, non all'Opus Dei. Gli enti promotori sono pienamente
responsabili degli aspetti organizzativi, economici, ecc. di tali
istituzioni e sono proprietari degli impianti e della dotazione
materiale (53).
Ogni
iniziativa finanzia secondo le stesse modalità seguite da
qualunque altra istituzione analoga: somme corrisposte dai beneficiari,
contributi, donazioni, ecc. Spesso le opere apostoliche sono passive,
sia per il tipo di attività che svolgono sia
perché non hanno scopo di lucro. Per questo motivo, oltre ai
già citati donativi dei fedeli dell'Opus Dei, dei
cooperatori e di molti altri, ricevono di solito le sovvenzioni
previste dalle autorità pubbliche per attività di
interesse sociale, come pure i contributi di fondazioni private e di
imprese.