Organizzazione della Prelatura dell'Opus Dei
6.1
Le prelature personali
A.
Origine
Nel diritto della Chiesa Cattolica, la figura giuridica denominata prelatura
personale è stata prevista dal Concilio Vaticano II.
Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis, n. 10, stabiliva che per "l'attuazione
di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe
regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo" si potessero costituire
in futuro, fra altre istituzioni, "peculiari diocesi e prelature personali".
Il Concilio intendeva delineare una nuova figura giuridica, di grande flessibilità,
per contribuire all'effettiva diffusione del messaggio e della vita cristiana:
l'organizzazione della Chiesa risponde così alle esigenze della sua
missione, che si inserisce nella storia degli uomini.
Il Diritto canonico prevede che ogni prelatura personale sia retta dal diritto
generale della Chiesa e da statuti propri.
B. Caratteristiche
Le giurisdizioni ecclesiastiche esistenti sono per la maggior parte territoriali,
perché organizzate in base all'appartenenza dei fedeli a un determinato
territorio per via del domicilio. Il caso tipico è quello delle diocesi.
Altre volte, l'individuazione dei fedeli appartenenti a una giurisdizione
ecclesiastica non si basa sul domicilio, ma su altri criteri quali la professione,
il rito, la condizione di emigranti, una convenzione stipulata con l'entità
giurisdizionale, ecc. È, ad esempio, il caso degli ordinariati militari
e delle prelature personali.
Le prelature personali, auspicate come detto dal Concilio Vaticano II, sono istituzioni rette da un Pastore (un prelato che può essere vescovo, nominato dal Papa, e che governa la prelatura con potestà di regime o giurisdizione); oltre al prelato vi è un presbiterio composto di sacerdoti secolari e vi sono i laici, sia uomini che donne.
Pertanto, le prelature personali sono istituzioni che fanno parte della struttura gerarchica della Chiesa, cioè una delle forme di auto-organizzazione che la Chiesa si dà per raggiungere le finalità che Cristo le assegnò, e presentano la peculiarità che i loro fedeli continuano a far parte anche delle chiese locali o diocesi dove hanno il domicilio. Per tali caratteristiche, le prelature personali si differenziano nettamente, per un verso, dagli istituti religiosi e di vita consacrata in generale, e per un altro, dai movimenti e dalle associazioni di fedeli.
C. Sviluppo
storico
II 6 agosto 1966 Paolo VI rese esecutiva l'iniziativa del Concilio che prevedeva
le prelature personali con il "motu proprio" Ecclesiae sanctae.
In questo documento si precisava che i laici avrebbero potuto vincolarsi alle
prelature personali da erigersi in futuro mediante una convenzione o patto
bilaterale fra il singolo fedele laico e la prelatura. Un anno dopo, il 15
agosto 1967, nella costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae (49.1),
Paolo VI precisava che le prelature personali dovessero dipendere dalla Congregazione
per i Vescovi e che sarebbero state erette dal Romano Pontefice, sentito il
parere delle competenti Conferenze Episcopali.
L'art. 80 della costituzione Pastor Bonus del 1988 ratificò quanto
stabilito nella Regimini Ecclesiae universae.
D. La
prelatura dell'Opus Dei
L'Opus Dei era già una realtà unitaria e organica, composta
da laici e sacerdoti che cooperavano a un compito pastorale e apostolico di
ambito internazionale. Questo specifico compito cristiano consiste nel diffondere
l'ideale della santità in mezzo al mondo, nel lavoro professionale
e nelle circostanze ordinarie di ciascuno.
Paolo VI e i successivi Pontefici stabilirono che si studiasse la possibilità di dotare l'Opus Dei di una configurazione giuridica definitiva e adeguata alla sua natura, che, alla luce dei documenti conciliari, doveva essere quella della prelatura personale. Nel 1969, con interventi tanto della Santa Sede quanto dell'Opus Dei, fu avviato il processo per effettuare tale adeguamento.
Tale processo si concluse nel 1981. Subito dopo la Santa Sede inviò una nota informativa agli oltre duemila vescovi delle diocesi nelle quali era presente l'Opus Dei, affinchè comunicassero le proprie osservazioni. Compiuto questo passo, l'Opus Dei fu eretto da Giovanni Paolo II in prelatura personale di ambito internazionale, mediante la costituzione apostolica Ut sit, del 28 novembre 1982, che divenne esecutiva il 19 marzo 1983. Con questo documento il Romano Pontefice promulgava gli Statuti, che costituiscono la legge particolare pontificia della prelatura dell'Opus Dei. Si tratta degli Statuti redatti in precedenza dal fondatore, con le modifiche imprescindibili per adattarli alla nuova legislazione.
6.2 Norme
che regolano la Prelatura
La prelatura dell'Opus Dei è regolata dalle norme della legislazione
generale della Chiesa, dalla costituzione apostolica Ut sit e dai propri Statuti
o Codice di diritto particolare dell'Opus Dei.
Il Codice di diritto canonico del 1983 contiene le norme fondamentali della
figura della prelatura personale (cann. 294-297).
I sacerdoti che costituiscono il presbiterio della prelatura dipendono pienamente
dal prelato, che indica loro gli incarichi pastorali da assolvere in stretta
unione con la pastorale diocesana (33). La prelatura ha la responsabilità
di sostenerli economicamente.
I fedeli laici dipendono ugualmente dal prelato per tutto ciò che riguarda
la missione specifica della prelatura (34). Sono soggetti alle autorità
civili come tutti i cittadini, e alle altre autorità ecclesiasliche
allo stesso modo di ogni fedele laico (35).
6.3 Struttura
della Prelatura dell'Opus Dei
Il prelato, e in sua vece i suoi vicari, esercita la giurisdizione nell'Opus
Dei: è l'Ordinario proprio della prelatura. Una delle caratteristiche
del governo della prelatura è lo stile collegiale, in base al quale
il prelato e i suoi vicari esercitano le proprie funzioni con la collaborazione
dei corrispondenti Consigli, formati in maggioranza da laici.
Per il governo
dell'Opus Dei, il prelato si avvale della collaborazione di un Consiglio per
le donne, l'Assessorato Centrale, e di un altro per gli uomini, il Consiglio
Generale. Entrambi hanno la loro sede a Roma.
I congressi generali della prelatura si svolgono normalmente ogni otto anni,
con la partecipazione di membri provenienti dai diversi paesi nei quali è
presente l'Opus Dei (36). Nel corso di tali congressi si studia il lavoro
apostolico della prelatura e si propongono al prelato le linee per la futura
attività pastorale. In occasione dei congressi il prelato rinnova i
membri dei Consigli.
Quando occorre procedere alla nomina di un nuovo prelato, viene appositamente convocato un congresso generale elettorale. Il prelato è eletto, secondo le norme del diritto universale e particolare, tra i componenti del presbiterio della prelatura che soddisfino determinate condizioni: età, anzianità nell'Opus Dei, esperienza sacerdotale e altre (37). La sua elezione deve essere confermata dal Papa (38), che in tal modo conferisce l'incarico di prelato (39). Attualmente il prelato dell'Opus Dei è S.E. monsignor Javier Echevarria. La prelatura si articola in circoscrizioni, chiamate regioni. A capo di ogni regione, il cui ambito può coincidere o meno con quello di una nazione, c'è un vicario regionale affiancato dai suoi consigli: l'Assessorato Regionale per le donne e la Commissione Regionale per gli uomini. Alcune regioni si suddividono in ambiti minori detti delegazioni. In tal caso si ripete la medesima organizzazione di governo: un vicario della delegazione e due consigli.
Infine, a livello locale operano i centri della prelatura, che organizzano i mezzi di formazione e la cura pastorale dei fedeli della prelatura del proprio ambito. I centri sono di donne o di uomini. Ciascuno prevede un consiglio locale, presieduto da un laico, la direttrice o il direttore, e composto da almeno altri due fedeli della prelatura. Per la specifica assistenza sacerdotale dei fedeli ascritti a ciascun centro, l'Ordinario della prelatura designa un sacerdote del suo presbiterio. Nessuna carica di governo, salvo quella del prelato, è a vita (40).
6.4
Rapporti con le Diocesi
Come già detto, la prelatura dell'Opus Dei è una struttura
giurisdizionale che appartiene all'organizzazione pastorale e gerarchica della
Chiesa. Come le diocesi, le prelature territoriali, i vicariati, gli ordinariati
militari, ecc., la prelatura gode di una propria autonomia e giurisdizione
ordinaria per la realizzazione della sua missione al servizio di tutta la
Chiesa. Per questo motivo dipende immediatamente e direttamente dal Romano
Pontefice (41), tramite la Congregazione per i Vescovi (42).
La prelatura dell'Opus Dei, come gli ordinariati militari, è una circoscrizione ecclesiastica di carattere personale per la realizzazione di uno specifico compito pastorale. La potestà del prelato si estende, e pertanto si limita, a tutto ciò che concerne la peculiare missione della prelatura, armonizzandosi con la potestà del vescovo diocesano relativamente alla comune e ordinaria cura pastorale dei fedeli della sua diocesi:
a) I fedeli laici della prelatura sono soggetti alla potestà del prelato per tutto ciò che riguarda la missione della prelatura e, in particolare, per quanto concerne gli impegni peculiari, ascetici, formativi e apostolici, da loro assunti nella dichiarazione formale, di carattere contrattuale, con la quale si sono incorporati alla prelatura (43). Questi impegni, per la loro materia, non sono soggetti alla potestà del vescovo diocesano. I fedeli laici dell'Opus Dei permangono nella loro condizione di fedeli delle diocesi di residenza e pertanto continuano ad essere soggetti alla potestà del vescovo diocesano nello stesso modo e nelle stesse materie degli altri battezzati loro uguali (44).
b) Secondo le disposizioni della legge generale della Chiesa e del diritto particolare dell'Opus Dei, i diaconi e presbiteri incardinati nella prelatura appartengono al clero secolare e sono interamente soggetti alla potestà del prelato (45). Devono mantenere una stretta fraternità nei rapporti con i membri del presbiterio diocesano (46), osservare accuratamente la disciplina generale del clero e godere di voto attivo e passivo per la costituzione del consiglio presbiteriale della diocesi. Inoltre, i vescovi diocesani, previo permesso del prelato o, quando sia il caso, del suo vicario, possono affidare ai sacerdoti del presbiterio della prelatura incarichi o uffici ecclesiastici (parroci, giudici, ecc.) di cui essi renderanno poi conto solo al vescovo diocesano, svolgendoli secondo le sue direttive.
Gli Statuti dell'Opus
Dei (titolo IV, capitolo V) stabiliscono i criteri per garantire l'armonico
coordinamento tra la prelatura e le diocesi nel cui ambito territoriale essa
svolge la sua missione specifica. La prelatura mantiene sempre i dovuti rapporti
con le autorità diocesane (47). I vescovi diocesani conoscono l'attività
della prelatura attraverso l'informazione dettagliata che viene loro fornita.
Ad esempio, tra l'altro:
a) Non si inizia il lavoro apostolico dell'Opus Dei né si procede
all'erezione canonica di un centro della prelatura senza il previo consenso
del vescovo diocesano, al quale le autorità della prelatura consegnano
copia degli Statuti.
b) Per erigere chiese della prelatura, o per affidare ad essa chiese già esistenti nella diocesi - ed, eventualmente, anche parrocchie -, si stipula un accordo fra il vescovo diocesano e il prelato o il corrispondente vicario regionale; in queste chiese si osserveranno le disposizioni generali della diocesi relative alle chiese officiate dal clero secolare (48).
c) Le
autorità regionali della prelatura intrattengono rapporti abituali
con i vescovi delle diocesi in cui la prelatura svolge il suo lavoro pastorale
e apostolico, come pure con i vescovi che rivestono cariche direttive nelle
Conferenze Episcopali e con i rispettivi organismi (49).
L'attività dell'Opus Dei si riassume nella formazione dei fedeli della
prelatura affinchè ciascuno possa svolgere, nel posto che occupa nella
Chiesa e nel mondo, una multiforme attività apostolica, sostenendo
l'opera evangelizzatrice dei pastori e promuovendo intorno a sé l'ideale
della chiamata universale alla santità.
In tutto il mondo, l'impegno apostolico dei membri della prelatura, allo stesso modo di tanti altri fedeli cattolici, produce una fioritura cristiana che, con la grazia di Dio, ridonda a beneficio delle parrocchie e delle chiese locali: conversioni, partecipazione all'Eucaristia, pratica degli altri sacramenti, diffusione del Vangelo in ambienti a volte lontani dalla fede, iniziative di solidarietà per i più bisognosi, collaborazione alla catechesi e alle altre attività parrocchiali, cooperazione con gli organismi diocesani, ecc.
L'apostolato delle persone dell'Opus Dei si svolge nell'ambito del carisma specifico della prelatura: la santificazione nel lavoro e nelle realtà della vita ordinaria. Le autorità dell'Opus Dei si impegnano a promuovere l'unione di tutti i fedeli della prelatura con i pastori delle diocesi, incoraggiandoli in modo particolare ad approfondire la conoscenza delle disposizioni e degli orientamenti dei vescovi diocesani e della Conferenza Episcopale, affinché ciascuno le metta in pratica, secondo le circostanze personali, familiari e professionali (50).
6.5 Aspetti
economici
Tutti i fedeli della prelatura devono provvedere alle loro necessità
personali e familiari per mezzo del proprio lavoro professionale ordinario
(51).
Oltre al mantenimento personale, i fedeli della prelatura e i cooperatori
provvedono alle spese connesse alle esigenze pastorali della prelatura. Queste
spese si riducono, essenzialmente, al sostentamento e alla formazione dei
sacerdoti della prelatura, a quelle inerenti la sede prelatizia, le sedi regionali
o delle delegazioni, alle elemosine e agli aiuti economici che, in caso di
grave necessità, la prelatura concede ed invia ai parenti stretti dei
numerari e degli aggregati. Come è logico, i fedeli della prelatura
aiutano anche le chiese, le parrocchie, eccetera.
Inoltre, insieme
ai cooperatori dell'Opus Dei e ad altre persone, i fedeli della prelatura,
per servire le anime, provvedono a promuovere e sostenere economicamente iniziative
di carattere civile (attività assistenziali, educative, ecc., senza
scopo di lucro e con finalità di interesse sociale) del cui orientamento
spirituale e dottrinale la prelatura assume la responsabilità (52).
Queste opere apostoliche seguono il regime legale e fiscal previsto in ogni
paese per le istituzioni civili dello stesso genere. Come si è detto,
la loro gestione spetta alle persone che le hanno costituite, non all'Opus
Dei. Gli enti promotori sono pienamente responsabili degli aspetti organizzativi,
economici, ecc. di tali istituzioni e sono proprietari degli impianti e della
dotazione materiale (53).
Ogni iniziativa finanzia secondo le stesse modalità seguite da qualunque altra istituzione analoga: somme corrisposte dai beneficiari, contributi, donazioni, ecc. Spesso le opere apostoliche sono passive, sia per il tipo di attività che svolgono sia perché non hanno scopo di lucro. Per questo motivo, oltre ai già citati donativi dei fedeli dell'Opus Dei, dei cooperatori e di molti altri, ricevono di solito le sovvenzioni previste dalle autorità pubbliche per attività di interesse sociale, come pure i contributi di fondazioni private e di imprese.