Un
bene per tutta la chiesa
Sollecitudine
per tutta la Chiesa: sotto questa prospettiva, che nel primo capoverso
serve da cornice a tutto il contenuto del n. 10 del Decr. Presbyterorum
Ordinis, i Padri del Concilio Vaticano II deliberarono circa
l'utilità apostolica delle Prelature personali, da essere
erette dalla Santa Sede per "l'attuazione di peculiari iniziative
pastorali" a livello regionale, nazionale o addirittura in tutto il
mondo.
Lo
slancio apostolico e pastorale che mosse il Collegio episcopale riunito
cum Petro et sub Petro nella suprema assise conciliare, a voler
così l'introduzione nel diritto della Chiesa di questa nuova
struttura giurisdizionale, a carattere nettamente personale e secolare,
indusse gli stessi Padri conciliari a fare, con evidente prudenza ed
acutezza giuridica, altre due precisazioni; esse sono: che l'erezione
di tali Prelature personali debba avvenire "secondo norme da stabilirsi
per ognuna di queste istituzioni" - il che accenna alla possibile
varietà di fini e di strutture -; e "rispettando sempre i
diritti degli Ordinari del luogo", come si prescrive anche nel caso dei
Vicariati castrensi e degli Ordini religiosi, che rappresentano
parimenti - pur trattandosi di istituzioni diverse - varie forme di
giurisdizione personale inserite in modo armonico nelle giurisdizioni
territoriali.
Princìpi,
tutti questi, che il Papa Paolo VI, nell'interpretare autenticamente e
nell'applicare il predetto dettato conciliare, raccolse più
tardi e sviluppò nelle norme più
particolareggiate circa le Prelature personali "ad peculiaria opera
pastoralia vel missionaria perficienda", che si contengono nella Parte
I, Art. 4 del Motu proprio Ecclesiae Sanctae, del 6 agosto 1966.
Bastano
queste brevi considerazioni per capire la finalità della
"Declaratio" della S. Congregazione per i Vescovi. In essa vengono oggi
illustrati con un riassunto delle "principali note caratteristiche"
(come viene precisato nel preambolo) il significato e la portata
giuridica e pastorale dell'erezione dell'Opus Dei in Prelatura
personale.
E
ciò spiega anche il perché del lungo iter di
studio e di consultazioni che ha preceduto questa decisione del Santo
Padre, il quale disse già il 17 ottobre 1978, nella prima
allocuzione del Suo pontificato: "Vogliamo richiamare l'attenzione
sulla perenne importanza del Concilio Ecumenico Vaticano II, e
accettiamo il dovere ineludibile di metterlo accuratamente in pratica".
Per
questo possiamo chiamare storica la presente determinazione che
trasforma in realtà concreta una nuova feconda e promettente
virtualità dell'ordinamento pastorale nato dal Concilio
Ecumenico Vaticano II.
Dati
di diritto fedi fatto
Ci sono voluti ben tre anni e mezzo di assiduo lavoro, dal giorno in
cui, il 3 marzo 1979, Giovanni Paolo II incaricò la S.
Congregazione per i Vescovi (competente per l'erezione delle Prelature
personali a norma della Cost. Ap. Regimini Ecclesiae universae, n. 49
§ 1) di esaminare la possibilità e la
modalità d'erezione della prima Prelatura personale,
precisando che in tale compito si doveva tener accuratamente conto "di
tutti i dati di diritto e di fatto".
Dati
di diritto, perché essendovi nel citato Motu proprio norme
configuranti una vera legge quadro o statuto fondamentale delle
Prelature personali, si trattava di procedere non alla concessione di
qualche privilegio - che del resto l'Opus Dei non aveva chiesto -, ma
all'attenta valutazione di tali norme generali ed alla loro eventuale e
corretta applicazione al caso concreto allo studio.
Dati
di fatto, perché la costituzione della Prelatura doveva
essere frutto non di astratta speculazione dottrinale, ma anche e
soprattutto dell'attenta considerazione di una realtà
apostolica ed ecclesiale già esistente, l'Opus Dei, la
legittimità e bontà del cui carisma fondazionale
erano state più volte riconosciute dall'Autorità
ecclesiastica.
L'istituto
infatti aveva già, sin dal 1947, le attribuzioni giuridiche
proprie delle istituzioni clericali di diritto pontificio, fra cui la
facoltà di formare e di incardinare i propri sacerdoti, ma
non aveva trovato ancora nelle strutture organizzative del Popolo di
Dio l'adeguata configurazione ecclesiale. Perciò
l'adempimento di un tale compito non poteva non essere alquanto lungo.
Quattro
sono state le tappe dello studio realizzato in questi anni:
1)
esame generale della questione da parte dell'Adunanza Ordinaria della
S. Congregazione per i Vescovi, cosa che avvenne il 28 giugno 1979;
2)
intervento, per eseguire le direttive dei Padri e la Mente del Sommo
Pontefice, di una Commissione tecnica, che in venticinque sessioni di
lavoro, dal febbraio 1980 al febbraio dell'anno seguente,
vagliò tutti gli aspetti storici, giuridici e pastorali,
istituzionali e procedurali della questione;
3)
esame delle conclusioni della Commissione tecnica, comprendenti anche
le norme statutarie dell'erigenda Prelatura, da parte di una
Commissione speciale di Cardinali designata dal Santo Padre, tenendo
conto della finalità, della composizione e della diffusione
dell'Opus Dei, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981;
4)
invio ai Vescovi di tutte le nazioni dei vari continenti in cui l'Opus
Dei contava propri Centri eretti di una nota circa le caratteristiche
essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire
loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente
studiate in sede competente. Infine, l'annunzio della decisione del
Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.
Slancio
apostolico
Parafrasando l'insegnamento di san Paolo agli Efesini (4, 16), il
Concilio ha ricordato che "l'organismo sociale della Chiesa serve allo
spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo" (Cost.
dogm. Lumen gentium, n. 8). Si può ben dire che
così è stato una volta ancora.
Infatti,
se fu un bisogno di sviluppo e di crescita, una ragione eminentemente
apostolica e pastorale quella che configurò l'istituto
giuridico delle Prelature personali, tale è stato pure lo
scopo primario dell'atto pontifìcio con cui viene oggi
formalmente eretta la Prelatura della Santa Croce e Opus Dei: far
diventare cioè realtà viva e operativa una nuova
struttura ecclesiastica preordinata dal Concilio, ma rimasta finora al
semplice stadio di possibilità teorica.
Inoltre,
con questo atto pontificio, si perfeziona ulteriormente l'armonico
inserimento dell'Opus Dei nelle strutture organizzative della Chiesa
universale e nella pastorale organica delle Chiese particolari nel
più accurato rispetto di tutti i legittimi diritti dei
Vescovi diocesani - come viene ampiamente illustrato nella predetta
"Declaratio"; e al tempo stesso, con norme di diritto pubblico e
pontificio, il cui testo sarà opportunamente messo a
disposizione di tutti gli Ordinari locali interessati, si fornisce
l'adeguato inquadramento ecclesiale ad una istituzione di sicura
dottrina e di lodevole slancio apostolico.
Si
tratta di un provvedimento adottato guardando al bene di tutta la
Chiesa, non solo in linea di principio, ma anche per altri due motivi
concreti che vale la pena di sottolineare. Il primo è che
tra le migliaia di sacerdoti e laici della Prelatura si trovano fedeli
di 87 nazionalità e di ogni razza, cultura e condizione
sociale, che vedono ora pienamente sancita la loro unità di
vocazione e di regime e la loro identità fondazionale di
chierici secolari e di comuni fedeli laici, senza che ciò
possa in alcun modo sottovalutare la validità e il valore
della secolarità consacrata propria degli Istituti secolari
e sancita da solenni documenti pontifici.
L'altra
conseguenza che ridonda a beneficio dell'intera comunità
ecclesiale è che questo chiaro riconoscimento del carisma
fondazionale e delle genuine caratteristiche dello spirito,
dell'organizzazione e delle modalità apostoliche dell'Opus
Dei, non potrà che facilitare e rafforzare ulteriormente lo
specifico servizio pastorale che questa benemerita istituzione presta
già da più di mezzo secolo in centinaia di
diocesi di tutto il mondo.
Un
bene comune che viene assicurato dalla finalità
qualificatamente pastorale della Prelatura: e cioè, l'opera
del Prelato e del suo clero per assistere e sostenere i fedeli ad essa
incorporati nel compimento di peculiari impegni assunti, e
l'attività apostolica che clero e laicato della Prelatura
insieme realizzano per aiutare la Chiesa a diffondere in tutti gli
ambienti della società le concrete esigenze della chiamata
universale alla santità, e più specificamente il
valore soprannaturale, santificatore e apostolico dell'ordinario lavoro
professionale.
I
Pastori delle Chiese locali sanno bene che possono contare su una
disponibilità che il nuovo Statuto rende ancora
più qualificata e più efficiente, per lo stesso
esercizio della loro responsabilità verso il Popolo di Dio
loro affidato. San Paolo enumera, tra i fructus Spiritus, la gioia (cfr
Gal 5, 22) e fu lo stesso Gesù, con una tenera e bellissima
immagine letteraria, profondamente umana e soprannaturale, a parlare
della gioia di una nascita (cfr Gv 16, 21).
Di
gioia e di lode al Signore traboccheranno per il lieto evento
ecclesiale i membri dell'Opus Dei; ma non saranno soli,
perché le ragioni della loro letizia sono motivo di gaudium
per tutti gli uomini di retta volontà, nella Chiesa intera.