Sacra
Congregazione per i Vescovi
DICHIARAZIONE
Le
Prelature personali, volute dal Concilio Vaticano II per "l'attuazione
di peculiari iniziative pastorali" (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10
§ 2) e regolate poi giuridicamente nella legislazione
pontificia di applicazione dei Decreti conciliari (cfr Motu pr.
Ecclesiae Sanctae, parte 1, n. 4), rappresentano un'ulteriore prova
della sensibilità con la quale la Chiesa risponde alle
particolari necessità pastorali ed evangelizzatrici del
nostro tempo.
Per
questo motivo, il provvedimento pontificio con cui l'Opus Dei, con il
nome di Santa Croce e Opus Dei, è stato eretto in Prelatura
personale mira direttamente alla promozione dell'attività
apostolica della Chiesa. Esso, infatti, fa diventare realtà
pratica e operativa un nuovo strumento pastorale, finora soltanto
auspicato e previsto nel diritto, e lo realizza tramite un'istituzione
che si presenta con provate garanzie dottrinali, disciplinari e di
vigore apostolico.
Al
tempo stesso, tale provvedimento assicura all'Opus Dei un ordinamento
ecclesiale pienamente adeguato al suo carisma fondazionale ed alla sua
realtà sociale e mentre risolve il problema istituzionale
perfeziona l'armonico inserimento dell'istituzione nella pastorale
organica della Chiesa universale e delle Chiese locali e ne rende
più efficace il servizio. Come risulta dalle norme con cui
la Santa Sede regola le strutture della Prelatura e la sua
attività nel dovuto rispetto dei legittimi diritti dei
Vescovi diocesani, le principali note caratteristiche della Prelatura
che viene eretta sono le seguenti:
I.
Per quanto concerne la sua organizzazione:
a)
la Prelatura Opus Dei è di ambito internazionale; il
Prelato, Ordinario proprio, e i suoi consigli hanno la sede centrale a
Roma;
b)
il clero della Prelatura, incardinato ad essa, proviene dagli stessi
laici in essa incorporati: nessun candidato al sacerdozio, diacono o
presbitero viene quindi sottratto alle Chiese locali;
c)
i laici - uomini e donne, celibi o sposati, di tutte le professioni e
condizioni sociali - che si dedicano all'adempimento del fine
apostolico proprio della Prelatura assumendo gravi e qualificati
impegni lo fanno mediante un preciso vincolo contrattuale e non in
forza di particolari voti.
II.
La Prelatura Opus Dei è una struttura giurisdizionale
secolare, e quindi:
a)
i chierici ad essa incardinati appartengono a tutti gli effetti,
secondo le disposizioni del diritto generale e di quello proprio della
Prelatura, al clero secolare; essi pertanto, coltivano rapporti di
stretta unità con i sacerdoti secolari delle Chiese locali
e, per quanto riguarda la costituzione dei consigli presbiterali,
godono di voce attiva e passiva;
b)
i laici incorporati nella Prelatura non mutano la propria condizione
personale, teologica e canonica, di normali fedeli laici, e come tali
si comportano in tutto il loro agire e, in concreto, nel loro
apostolato;
c)
lo spirito e il fine dell'Opus Dei sottolineano il valore santificatore
del lavoro professionale ordinario, il dovere cioè di
santificarsi in quel lavoro, di santificarlo e di farlo diventare
strumento di apostolato; il lavoro quindi e l'apostolato degli
appartenenti alla Prelatura vengono svolti di norma negli ambienti e
nelle strutture proprie della società secolare, tenendo
conto delle norme generali che vengano date per l'apostolato dei laici,
sia dalla Santa Sede che dai Vescovi diocesani;
d)
per quanto concerne le scelte in materia professionale, sociale,
politica, ecc., i fedeli laici appartenenti alla Prelatura godono,
entro i limiti della fede e della morale cattolica e della disciplina
della Chiesa, della stessa libertà degli altri cattolici,
loro concittadini; quindi la Prelatura non fa proprie le
attività professionali, sociali, politiche, economiche, ecc.
di nessuno dei propri membri.
III.
Quanto alla potestà del Prelato:
a)
essa è una potestà ordinaria di regime o di
giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico
della Prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua
materia, dalla giurisdizione che compete ai Vescovi diocesani
nell'ordinaria cura pastorale dei fedeli;
b)
comporta, oltre al regime del proprio clero, la generale direzione
della formazione e della cura spirituale ed apostolica specifica che
ricevono i laici incorporati nell'Opus Dei, in vista di una maggiore
dedizione al servizio della Chiesa;
c)
insieme al diritto di incardinare i propri candidati al sacerdozio, il
Prelato ha l'onere di curare la loro specifica formazione nei propri
Centri, conforme alle direttive della Congregazione competente,
nonché la vita spirituale e la formazione permanente dei
sacerdoti da lui promossi ai sacri Ordini, così come il loro
dignitoso sostentamento e la necessaria assistenza in caso di malattia,
vecchiaia, ecc.;
d)
i laici sono sotto la giurisdizione del Prelato per quanto riguarda il
compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apostolici da
loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine
proprio della Prelatura.
IV.
In riferimento alle disposizioni ecciesiastiche territoriali ed ai
legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi:
a)
gli appartenenti alla Prelatura sono sottoposti, secondo le
prescrizioni del diritto, alle norme territoriali riguardanti sia le
direttive generali di carattere dottrinale, liturgico e pastorale che
le leggi d'ordine pubblico e, nel caso dei sacerdoti, anche la
disciplina generale del clero;
b)
i sacerdoti della Prelatura debbono ottenere le facoltà
ministeriali dalla competente autorità territoriale, per
l'esercizio del loro ministero con le persone non appartenenti all'Opus
Dei;
c)
i laici incorporati alla Prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle
singoli diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o
quasi-domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del Vescovo
diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la
generalità dei semplici fedeli.
V.
Sempre per quanto concerne il coordinamento pastorale con gli Ordinari
del luogo e il profìcuo inserimento della Prelatura Opus Dei
nelle Chiese locali, è stabilito che:
a)
per l'erezione di ogni singolo Centro della Prelatura si richiede
sempre la previa autorizzazione del rispettivo Ordinario diocesano, il
quale, inoltre, ha il diritto di visitare ad normam iuris detti Centri,
sulle cui attività viene regolarmente informato;
b)
riguardo alle parrocchie, rettorie o chiese, nonché agli
altri offici ecclesiastici diocesani che possono venir affidati alla
Prelatura o ai sacerdoti incardinati in essa dall'Ordinario locale, si
stipulerà caso per caso una convenzione tra questo ed il
Prelato dell'Opus Dei o i suoi Vicari;
c)
in tutte le Nazioni la Prelatura manterrà regolari contatti
con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale e in modo
frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è
presente.
VI.
Alla Prelatura è unita in modo inscindibile la
Società Sacerdotale della Santa Croce, associazione a cui
possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderino
cercare la santità nell'esercizio del proprio ministero
secondo la spiritualità e la prassi ascetica dell'Opus Dei.
In forza di questa ascrizione essi non entrano a far parte del clero
della Prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti sotto il regime del
proprio Ordinario, rendendolo edotto della loro ascrizione qualora
questi lo desideri.
VII.
La Prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i Vescovi (cfr Cost.
Ap. Regimini Ecclesiae universae, n. 49 § 1) e, alla stregua
delle altre giurisdizioni autonome, è qualificata per
trattare le singole questioni con i competenti Dicasteri della Santa
Sede, secondo la varietà delle materie.
VIII.
Tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, il Prelato
sottoporrà al Romano Pontefice, ogni quinquennio, una
relazione dettagliata, sotto il profilo sia pastorale che giuridico,
sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo specifico
lavoro apostolico.
Il
Sommo Pontefice, Giovanni Paolo per la divina Provvidenza Pp. II,
nell'udienza concessa il 5 agosto 1982 al sottoscritto Prefetto della
Sacra Congregazione per i Vescovi, ha approvato, confermato e ordinato
di pubblicare questa Dichiarazione circa l'erezione della Prelatura
della Santa Croce e Opus Dei.
Roma,
dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, 23 agosto 1982.
Sebastiano
Card. Baggio
Prefetto
Lucas Moreira Neves
Arcivescovo tit. di Feradi maggiore
Segretario