La
costituzione apostolica "Ut sit"
La
costituzione apostolica con la quale la Santa Sede ha eretto l'Opus Dei
in Prelatura Personale della Chiesa cattolica; pubblicata il 28
novembre 1982.
GIOVANNI
PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO A PERPETUA MEMORIA
Con
grandissima speranza, la Chiesa rivolge le sue materne premure e le sue
attenzioni verso l’Opus Dei, che per divina ispirazione il
Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer
fondò a Madrid il 2 ottobre 1928, affinché esso
sia sempre un valido ed efficace strumento della missione salvifica che
la Chiesa adempie per la vita del mondo.
Fin
dai suoi inizi, infatti, questa Istituzione si è impegnata,
non solo a illuminare di nuova luce la missione dei laici nella Chiesa
e nella società umana, ma anche a realizzarla nella pratica;
come pure si è impegnata a tradurre in realtà
vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità,
e a promuovere in ogni ceto sociale la santificazione del lavoro
professionale ed attraverso il lavoro professionale.
Inoltre,
per mezzo della Società Sacerdotale della Santa Croce, si
è adoperata per aiutare i sacerdoti diocesani a vivere la
medesima dottrina, nell’esercizio del loro sacro ministero.
Poiché
l’Opus Dei con l’ aiuto della grazia divina, crebbe
in tal modo da diffondersi ed operare in un gran numero di diocesi di
tutto il mondo, agendo come una compagine apostolica che, formata da
sacerdoti e da laici, uomini e donne, è allo stesso tempo
organica ed indivisa - cioè, come un’istituzione
dotata di una unità di spirito, di fine, di regime e di
formazione -, si rese necessario attribuirle una appropriata forma
giuridica, che fosse consona alle sue caratteristiche peculiari.
Fu
lo stesso Fondatore dell’Opus Dei, nell’anno 1962,
a chiedere con umile e fiduciosa supplica alla Santa Sede che, in
considerazione della natura teologica ed originaria
dell’Istituzione e in vista di una sua maggiore efficacia
apostolica, le venisse applicata una configurazione ecclesiale ad essa
adatta.
Dal
momento in cui il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo ebbe introdotto
nell’ordinamento della Chiesa per mezzo del Decreto
Presbyterorum Ordinis, n. 10 - che fu reso esecutivo mediante il Motu
proprio Ecclesiae sanctae, I, n. 4 - la figura delle Prelature
personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pastorali,
apparve chiaro che tale figura era perfettamente adeguata
all’Opus Dei. Per cui, nell’anno 1969, il Nostro
Predecessore Paolo VI, di felicissima memoria, accogliendo benignamente
la richiesta del Servo di Dio Josemaría Escrivá
de Balaguer, lo autorizzò a convocare uno speciale Congresso
generale, che sotto la sua guida si occupasse di iniziare lo studio per
una trasformazione dell’Opus Dei in accordo con la sua natura
e con le norme del Concilio Vaticano II.
Noi
stessi ordinammo espressamente che detto studio venisse proseguito, e
nell’anno 1979 demmo mandato alla Sacra Congregazione per i
Vescovi, alla quale per sua natura competeva l’assunto,
affinché, dopo aver considerato attentamente tutti gli
elementi sia di diritto che di fatto, vagliasse la richiesta formale
che era stata presentata dall’Opus Dei.
La
Sacra Congregazione, in espletamento dell’incarico ricevuto,
esaminò accuratamente la questione che le era stata
affidata, e lo fece prendendo in considerazione sia l’aspetto
storico che quello giuridico e pastorale. In tal modo, essendo stato
rimosso qualsiasi genere di dubbio circa il fondamento, la
possibilità ed il modo concreto di accogliere la domanda,
apparve evidente l’opportunità e
l’utilità dell’auspicata trasformazione
dell’Opus Dei in Prelatura personale.
Pertanto,
Noi, con la pienezza della Nostra potestà apostolica, dopo
aver accolto il parere datoCi dal Nostro Venerabile Fratello Sua
Eminenza Reverendissima il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione
per i Vescovi, e supplendo, nella misura in cui sia necessario, al
consenso di chi abbia, o ritenga di avere, competenza in questa
materia, ordiniamo e vogliamo che venga eseguito quanto segue.
I
L’Opus
Dei viene eretto in Prelatura personale di ambito internazionale, con
il nome di Santa Croce e Opus Dei, e, in forma abbreviata, Opus Dei.
Con lo stesso atto, viene eretta la Società Sacerdotale
della Santa Croce come Associazione di Chierici intrinsecamente unita
alla Prelatura.
II
La
Prelatura è retta dalle norme del diritto generale e di
questa Costituzione, oltre che dai propri Statuti, che sono denominati
"Codice di diritto particolare dell’Opus Dei" .
III
La
giurisdizione della Prelatura personale si estende ai chierici in essa
incardinati nonché ai laici che si dedicano alle opere
apostoliche della stessa Prelatura, limitatamente per questi ultimi
all’adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto
con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la Prelatura: gli
uni e gli altri, chierici e laici, dipendono
dall’autorità del Prelato nello svolgimento
dell’opera pastorale della medesima Prelatura, a norma di
quanto prescritto nell’articolo precedente.
IV
L’Ordinario
proprio della Prelatura dell’Opus Dei è il suo
Prelato, la cui elezione, da farsi in accordo con le disposizioni del
diritto generale e particolare, deve essere confermata dal Romano
Pontefice.
V
La
Prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i vescovi e, a seconda
della varietà delle materie, tratterà le relative
questioni con gli altri Dicasteri della Curia Romana.
VI
Ogni
quinquennio, il Prelato, tramite la Sacra Congregazione per i vescovi,
sottoporrà al Romano Pontefice una relazione sullo stato
della Prelatura e sullo svolgimento del suo lavoro apostolico.
VII
Il
governo centrale della Prelatura ha la sua sede in Roma.
L’oratorio di Santa Maria della Pace, che si trova presso la
sede centrale, viene eretto in chiesa prelatizia.
Inoltre,
il Reverendissimo Monsignor Alvaro del Portillo, canonicamente eletto
come Presidente Generale dell’Opus Dei il 15 settembre 1975,
viene confermato e viene nominato Prelato dell’eretta
Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei.
Infine
Noi, per l’opportuna esecuzione di tutto quanto sopra,
designiamo il venerabile Fratello Romolo Carboni, Arcivescovo tit. di
Sidone e Nunzio Apo-stolico in Italia, al quale conferiamo le
necessarie ed opportune facoltà, compresa quella di
suddelegare per la materia in questione qualsiasi dignitario
ecclesiastico, imponendogli l’obbligo di inviare al
più presto alla Sacra Congregazione per i vescovi un
esemplare autentico dell’atto di esecuzione
dell’incarico .
Tutto
ciò, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Dato
a Roma, presso San Pietro, il giorno 28 del mese di novembre
dell’anno 1982, quinto del Nostro Pontificato.
AGOSTINO Card. CASAROLI Segretario di Stato
SEBASTIANO
Card. BAGGIO Prefetto della Sacra Congregazione per i vescovi
Giuseppe Del Ton, Protonotario Apostolico Marcello
Rossetti, Protonotario Apostolico