GIUSEPPE
AZZARO - Non credo di avere molto da replicare (anzi, nulla)
alla risposta ampia, esauriente e - per usare le stesse parole
dell'onorevole Petruccioli - meditata e ricca, fornita dall'onorevole
ministro.
Desidero
peraltro aggiungere un sincero ringraziamento, la mia gratitudine che
esprimo, come cittadino di questa Repubblica, al minostro, che ha
voluto dedicare al problema una risposta così ampia,
meditata e ricca, come poche volte si era sentito in quest'aula. Ed ha
fatto benissimo a farlo, perché la materia coinvolge i
diritti dei cittadini italiani, esplicitamente e solamente riconosciuti
dalla Costituzione: il diritto di associarsi e il diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa. Ha fatto benissimo,
perché in questo specifico caso era posta in causa non
soltanto la libertà di professare la propria fede religiosa,
ma addirittura il rapporto tra Stato e Chiesa, ognuna di queste due
entità libera nella propria sfera e nella propria
sovranità di esercitare il proprio diritto.
Noi
certamente, onorevoli colleghi, con il nostro sindacato ispettivo, non
possiamo imporre la tolleranza, estirpare l'odio ideologico,
né impedire inique e diffamatorie campagne di stampa.
Possiamo però difendere il diritto dei cittadini dalla
aggressione che viene perpetrata, dfa una stampa senza scrupoli e per
motivi finora non emersi.
Debbo
fare una differenza tra le prese di posizione della stampa (di una
parte della stampa, non tutta fortunatamente) e la posizione che hanno
assunto i parlamentari interpellati. Sono tra il perplesso e
l'indignato, per questa campagna denigratoria e di diffamazione.
Ciò non perché essa sia stata sollevata,
giacché la stampa può, ed anzi deve, in certo
qualmodo, segnalare deformazioni e storture del nostro vivere civile.
L'indignazione e la perplessità provengono dal fatto che la
denuncia era senza fondamento e senza prove.
E' stata affermata solennemente la segretezza dell'Opus Dei, ma non
dimostrata. E' stata utilizzata una sorta di indagine retrospettiva su
documenti insesistenti, che comunque non contenevano le deformazioni
denunciate e che comunque erano stati abrogati da altre, sopravvenute
disposizioni: tutto questo, chiunque scriva su una materia tanto
delicata deve pur conoscere.
Distinguo,
come dicevo, tra le posizioni di questo tipo, assunte dalla stampa, e
le posizioni dei parlamentari che, invece, proprio in conseguenza di
quella campagna di stampa, hanno chiesto al ministro notizie e
chiarimenti: ognuno di noi, infatti, ha il dovere e il diritto di
intervenire, quando viene sollevata, così clamorosamente,
una questione di sicurezza dello Stato e di libertà dei
cittadini.
Insieme
a questo diritto vi è, però, il dovere di porsi
in ascolto, come ha fatto il collega intervenuto prima di me,
l'onorevole Petruccioli, il quale ha mantenuto certo le sue posizioni,
ma ha dovuto riconoscere che il ministro aveva perfettamente ragione
quando ha ritenuto che non vi fosse alcunché da indagare,
anzi che dovere del Governo era di non indagare nei confronti dell'Opus
Dei, in quanto quella associazione non è segreta, non
persegue fini di segretezza o di clandestinità e, quindi,
non ricade sicuramente all'interno delle previsioni di cui all'articolo
1 della legge n. 17 del 1982.
Ai
colleghi che sono intervenuti su questa materia, proprio
perché sono sicuro della loro buona fede, vorrei consigliare
di guardare più da vicino associazioni di tal genere,
specialmente l'Opus Dei, per rendersi conto che non vi è,
come ha affermato poco fa l'onorevole Petruccioli, un vivere attraverso
l'associazione; che questa è una forma nuova, moderna, se
vogliamo di religiosità; ma che i membri dell'Opus Dei non
sono annullati all'interno dell'associazione, come se la
religiosità fosse espressa dalla associazione e non, invece,
dal singolo membro.
La
verità è che vi sono forme nuove di
spiritualità (una è quella introdotta dall'Opus
Dei), che bisogna rispettare, anche nel loro svolgimento, nel loro
essere diverse da altre forme di spiritualità.
Quella
della prelatura personale non è altro che una forma
giuridica, cioé una struttura gerarchica della Chiesa che
raduna sacerdoti e laici sotto la giurisdizione di un prelato per
raggiungere scopi di natura spirituale, ma di una
spiritualità che aveva bisogno di tale forma giuridica
perché essa non era prevista né prevedibile nel
codice di diritto canonico del 1917, che contemplava forme tradizionali
di congregazione religiosa, e che riguardava famiglie religiose legate
non solo dallo stesso indirizzo di spiritualità, ma anche da
regole comuni che avevano i voti come punto di riferimento; soprattutto
famiglie che avevano non solo una loro territorialità, ma
anche una loro composizione specifica di congregazione religiosa.
Nel
1928, quando sorse questa nuova forma di spiritualità, la
Chiesa certamente non era ancora pronta a fornire tale forma giuridica
nuova. Non era immaginabile che qualcuno affermasse che vi era una
vocazione universale alla santità, che occorreva santificare
il lavoro ordinario, il lavoro quotidiano e che, quindi, era possibile
raggiungere il fine di tutti i cristiani, cioé la
santità, più che attraverso l'aggregazione in una
famiglia religiosa, attraverso la santificazione del lavoro ordinario,
ovvero vivendo nel mondo, come ogni cittadino vive.
Per
questo vi era bisogno di una forma giuridica nuova, che comprendesse,
cioé, tanto i sacerdoti quanto i laici nella stessa
congregazione. Tutta la storia dell'Opus Dei oltre che quella dello
sviluppo di questa apiritualità non consiste in altro che
nella ricerca di tale forma giuridica nuova, che viene finalmente con
la prelatura personale nel 1982.
Non
vi è, quindi, questo vivere religiosamente all'interno di
una associazione. Vi sonoi membri dell'Opus Dei che vivono la loro
propria personale spiritualità e religiosità,
vivendo nelle loro famiglie o dedicandosi ad attività
sociali o ancora lavorando, come fa ogni cristiano, ma con un indirizzo
di spiritualità specifico, che è quello conforme
allo spirito dell'Opus Dei.
Queste
nuove forme di spiritualità hanno avuto bisogno di questa
nuova forma giuridica e la forma giuridica che si è
concretata nella costituzione apostolica del 28 novembre 1982 oltre a
creare la prelatura personale (la prima nella storia della Chiesa) ha
posto anche delle regole, precisamente indicate e descritte dal
ministro e che certamente non ripeterò.
Non
vi è, quindi, alcuna possibilità di pensare che
vi possa essere segretezza e clandestinità quando nel "Codex
iuris particularis" è scritto che la prelatura personale
rifugge dalla segretezza e dalla clandestinità a meno che
non si voglia, onorevole Petruccioli, la probatio diabolica, per cui si
chiede una dimostrazione che è impossibile dare.
Non
citerò le dicharazioni e i colloqui che pure dovrebbe
conoscere chi si interessa di questa società, che certamente
non ha detto ancora l'ultima parola e che probabilmente
dovrà ancora espandersi in Italia e nel mondo,
così come si dovrebbero conoscere i canoni fondamentali su
cui poggia tutta intera la spiritualità della
società stessa.
L'ambito
di attività del membro dell'Opus Dei è
assolutamente libero. E' stato detto da qualche parte che l'Opus Dei
imporrebbe addirittura il confessore ai suoi aderenti, come se si
dovesse percorrere una spiritualità imposta da qualcun
altro, anche se la vita spirituale è una richiesta che il
membro candidato dell'Opus Dei fa nel momento in cui entra all'interno
della società. E' evidente che l'atto di adesione
è un atto di garanzia reciproca tra la prelatura e il membro
dell'Opus Dei; ambedue si impegnano, entrando, il membro dell'Opus Dei,
a farne parte, ad una spiritualità che è
improntata a quello spirito.
Sarebbe
veramente strano se gli impegni he liberamente si assumono fossero
scambiati con un obbligo, con una costrizione così come
purtroppo abbiamo sentito dire da parte di persone che avevano forse
mal compreso la spiritualità cui avevano chiesto di aderire.
Quindi,
piena libertà all'interno di questa che non è
un'associazione, ripeto, che non si muove fuori dalla Chiesa. Nella
Costituzione apostolica Giovanni Paolo II definisce l'Opus Dei come "un
valido ed efficace strumento della missione salvifica della Chiesa
cattolica". L'Opus Dei non è un'associazione, ma una
porzione della Chiesa cattolica; è la Chiesa stessa che si
muove anche attraverso questo strumento, come l'ha definito il Santo
Padre.
Ecco perché non vi è bisogno della richiesta di
elenchi. Sentivo dire dall'onorevole Petruccioli: "Ma che cosa sarebbe
quel "legittimamente" richiesto". Significherebbe forse che vi
è una limitazione della sovranità dello Stato nel
chiedere questi elenchi? La parola "legittimamente" non si deve
intendere in questo senso.
Come
del resto il ministro ha detto nella sua risposta, la legge di pubblica
sicurezza, che prima consentiva alle autorità di pubblica
sicurezza di chiedere elenchi, non esiste più.
"Legittimamente" significa che nel momento in cui si richiede l'elenco
degli appartenenti ad un'associazione, lo si deve fare attraverso uno
strumento che lo consenta; altrimenti cadremmo sicuramente nella
discrezionalità e nell'arbitrio. Questo non significa
riconoscere un limite alla sovranità dello Stato. Se il
ministro, indagando e approfondendo la problematica relativa all'Opus
Dei, avesse avuto il dubbio che vi fossero elementi di segretezza e di
clandestinità, sicuramente avrebbe ricercato ed ottenuto i
documenti necessari per accertare se vi fosse o meno pericolo per lo
Stato.
Ecco
perché, onorevoli colleghi, noi dichiariamo la nostra piena
soddisfazione per quello che il ministro ha detto. Credo che,
più che altro, oggi abbiamo scritto insieme una pagina di
maturità nella nostra democrazia, pur dedicata ad un
problema tanto delicato. Attraverso la scrupolosa indagine che il
Governo ha fatto in questa materia, possiamo dire che usciamo
più forti, come nazione, come popolo, nella difesa dei
diritti dei nostri concittadini (Applausi al centro - Congratulazioni).